Amministrazione trasparente
La presente sezione è istituita in conformità alle disposizioni in materia di trasparenza, in particolare alla L. 190/2012, che ha previsto che la trasparenza dell’attività amministrativa sia assicurata mediante la pubblicazione delle informazioni rilevanti stabilite dalla legge sui siti web istituzionali, al D.lgs. 33/2013, il quale specifica gli obblighi di pubblicazione, nonché la determinazione ANAC 1134/2017 (Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici).
Terme di Rabbi S.r.l., data la sua natura di società in controllo pubblico, è tenuta al rispetto di una serie di obblighi in materia di trasparenza ai sensi dell’art. 2bis co. 2 lett. b) D.lgs. 33/2013.
Inoltre, per la creazione della presente pagina, si è tenuta in considerazione altresì la determinazione ANAC 8/2015 (Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici), nonché della disciplina dettata dal D.lgs. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.
Si ricorda che, ai sensi di quanto disposto dalla determinazione ANAC n. 1134/2017 “nel caso di enti di diritto privato a controllo pubblico che svolgano sia attività commerciali nel mercato concorrenziale sia attività di pubblico interesse, oltre ai generali obblighi di trasparenza sull’organizzazione cui comunque sono sottoposti tali enti, essi dovranno fare trasparenza (obblighi di pubblicazione e accesso generalizzato) limitatamente alle attività di pubblico interesse svolte.
Ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza, quindi, si è ritenuto che configurino attività di pubblico interesse quelle concernenti la gestione dello stabilimento termale del Comune di Rabbi, finalizzate all’offerta di cure termali in convenzione con il SSN e le attività di promozione turistica in quanto, ad avviso della Società, risultano espressione del perseguimento istituzionale di un pubblico interesse ovvero quello di valorizzazione del territorio locale caratterizzato dalla presenza delle acque termali.
Non si ritiene invece sussistente il perseguimento di un pubblico interesse nelle ulteriori attività svolta dalla Società ed in particolare quelle:
- di gestione del compendio alberghiero, denominato Hotel Terme di Rabbi, con finalità prevalentemente serventi alla struttura termale;
- di vendita di prodotti legati all’offerta termale;
- commerciali nel settore alimentare e della ristorazione;
- finalizzate a qualsiasi titolo alla cura, alla prevenzione e al benessere del corpo (non oggetto di convenzione con il SSN);
- di vendita di prodotti di ogni genere;
che si considerano attività a carattere prettamente commerciale, svolte in regime di concorrenza, con altri soggetti privati presenti nel territorio.

